
Acquisto Auto
Agevolazioni e Bonus per i diversamente abili
Agevolazioni
I disabili ed i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su quattro benefici fiscali:
- l’IVA agevolata,
- la detraibilità IRPEF,
- l’esenzione dal pagamento del bollo auto;
- l’esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
IVA agevolata
L’IVA agevolata al 4% è riservata ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico.
Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing se il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. È necessario, in sintesi, che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
Detrazione IRPEF
La detrazione IRPEF, pari al 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, la riparazione non ordinaria o l’eventuale adattamento dell’auto, può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi.
Questa cifra va sottratta dall’imposta lorda che, per quell’anno, si deve all’erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
La spesa massima ammissibile alla detrazione è di 18075,99 euro (al 19%).
La detrazione spetta solo ogni quattro anni. Tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio.
In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075, 99 euro, il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell’ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Esenzione bollo auto
L’esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) per volta.
Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l’IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel, 150 kw motore elettrico).
Esenzione imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.). Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.
L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.
Limiti di due anni nelle cessioni
L’articolo 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Pertanto fino ai due anni se si cede il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali.
Quali veicoli usufruiscono delle agevolazioni?
In generale, ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel, 150 kw se elettrici) previste per l’IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.
Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici.
Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l’acquisto di caravan, possono essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l’IVA al 20%.
Il sito dell’Agenzia delle Entrate spiega in modo esaustivo quali mezzi possono essere oggetto di agevolazioni, e quali categorie spettano.
Chi ha diritto alle agevolazioni?
Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità (legge 104, art. 3 comma 3), ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico, ed ad altri soggetti affetti da forme di invalidità che ne riducono la capacità di deambulazione.
Possono richiedere le agevolazioni:
- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992) certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, in possesso di certificazione di grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992) certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Per i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016), che all’art. 1, comma 2, recita testualmente “si considera sordo il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva “
I disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento ed i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), che spesso hanno una limitazione permanente alla deambulazione (ad esempio per chi ha subito pluriamputazioni) e sono certificati con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.
I disabili con ridotte o impedite capacità motorie, infine, sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare.
Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.
I verbali di invalidità e di handicap hanno raggiunto una strutturazione consolidata che consente più agevolmente questa analisi grazie all’adozione di più omogenee definizioni:
- “Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997)”: con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
- “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
- “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”:anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
Le agevolazioni, come abbiamo visto, spettano anche ai famigliari dei disabili che li hanno fiscalmente in carico.
Il disabile, può essere considerato “fiscalmente a carico” quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro (si veda scheda sul concetto di “familiare a carico“). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro o a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Semplificazioni sulle certificazioni
Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni.
In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi).
Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti:
- i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno;
- i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli.
Gli stessi certificati, a seconda del tipo di disabilità riscontrata, riportano che la persona è:
- portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997);
- affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
- invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
- sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000);
- non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).
Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.
– affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
– invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000)
– sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000)
– non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).
Le commissioni mediche rilasciano il certificato al disabile in due distinte versioni: la prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione “Omissis” (per motivi di privacy) e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità.
Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis).
Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.
ATTENZIONE
L’indicazione che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495 del 1992, attesta esclusivamente che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili. Tale attestazione non implica che il soggetto possieda anche i requisiti richiesti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto di veicoli. Tale circostanza può essere attestata solo dal richiamo alle specifiche norme fiscali.
La legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha stabilito che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Ciò premesso, i verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all’avvenuto completamento dell’iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127 del 2016).
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