
Ausili Ortesi Protesi
Cosa sono e come ottenerli
Gli AUSILI sono strumenti che aumentano o migliorano una funzione alterata di una persona (es. posate modificate che permettono o migliorano la alimentazione autonoma, bastoni per permettere o migliorare la deambulazione, sedia a rotelle per permettere gli spostamenti autonomi, ecc.).
Le ORTESI sono degli apparecchi che aumentano, migliorano o controllano la funzione compromessa di parti corporee (es. collari e busti per la colonna vertebrale, ginocchiere, cavigliere, ecc.).
Le PROTESI sono apparecchiature che, applicate al corpo, sostituiscono in parte o totalmente parti mancanti recuperando la struttura e la funzione persa (es. protesi mano, di arto superiore o inferiore nell’amputato).
Ausili, ortesi e protesi, per le persone disabili si muovono lungo due direttrici principali:
- la fornitura gratuita (o parzialmente gratuita) a carico del Servizio sanitario Nazionale
- le agevolazioni fiscali relative al loro acquisto.
La fornitura gratuita concerne prodotti come: carrozzine, sollevatori, pannoloni, protesi, sussidi per i non vedenti e tanto altro.
Le agevolazioni fiscali, invece, riguardano l’applicazione di un’aliquota IVA agevolata e la possibilità di detrarre fiscalmente parte della spesa sostenuta.
Tutti gli ausili sono catalogati e codificati dal Ministero della Salute all’interno del NOMENCLATORE TARIFFARIO (DPCM 12 gennaio 2017)
A chi spettano
Il Sistema Sanitario Nazionale italiano prevede che tutti gli invalidi (con percentuale di invalidità superiore al 34%) ricevano protesi, ortesi o ausili tecnici per condurre una vita il più possibile autonoma e in salute.
Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332, nell’articolo 2 indica gli aventi diritto alla fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Hanno diritto alle prestazioni protesiche:
- gli invalidi civili e per servizio;
- gli invalidi di guerra e le categorie assimilate (es. vittime civili di guerra);
- i privi della vista, cioè coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- i sordi, cioè coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell’apprendimento del linguaggio;
- i minori di anni 18 che necessitano di un intervento di prevenzione, cura, e riabilitazione di un’invalidità permanente;
- gli invalidi in attesa di accertamento che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un’assistenza continua;
- coloro che presentano istanza e sono in attesa di riconoscimento, ai quali, in seguito all’accertamento sanitario effettuato dalla commissione medica dell’azienda USL, sia stata riscontrata e verbalizzata una menomazione che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a un terzo;
- coloro che hanno subito un intervento di entero-urostomia, tracheotomia o amputazione di un arto, e che, dopo aver presentato istanza, si trovano in attesa di accertamento; le donne che abbiano subito un intervento di mastectomia ed i soggetti che abbiano subito un intervento demolitore sull’occhio, previa presentazione di certificazione medica;
- i ricoverati in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, con menomazione grave e permanente, per i quali il medico responsabile dell’unità operativa certifichi la contestuale necessità e urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo, a fronte di una menomazione grave e permanente. In questo caso, contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi, deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.
Modalità di erogazione per ausili, ortesi e protesi
Il procedimento per l’erogazione di protesi, ausili e ortesi a carico del Servizio Sanitario Nazionale deve seguire obbligatoriamente quattro tappe:
- la prescrizione e programma riabilitativo/terapeutico
- l’autorizzazione
- la fornitura
- il collaudo.
In ogni passaggio sono coinvolti in modo diverso l’utente, il prescrittore e il fornitore.
1) La Prescrizione…
La fase della prescrizione dell’ausilio, della protesi o dell’ortesi, spesso considerata un mero atto burocratico, è il momento più significativo e delicato per il disabile.
La prescrizione viene redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato. Questi deve essere competente per la tipologia di menomazione o disabilità per cui si prescrive il prodotto.
La prescrizione costituisce parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni, o delle patologie che determinano la menomazione e la disabilità; la prevenzione non ha quindi solo valenze mediche, ma anche sociali.
Bisogna specificare, inoltre, l’indicazione del dispositivo protesico, ortesico o dell’ausilio prescritto, completo del codice ISO identificativo; devono inoltre essere precisati gli eventuali adattamenti necessari per la personalizzazione del dispositivo.
La prescrizione è accompagnata da un programma riabilitativo di utilizzo del dispositivo prescritto.
… e il programma riabilitativo/terapeutico
Il programma riabilitativo/terapeutico, oltre ad essere un requisito fondamentale per ottenere la concessione del dispositivo a carico del Sistema Sanitario Nazionale, è essenziale per rendere efficace tale fornitura e, più in generale, l’intervento riabilitativo.
In questo programma si riportano le premesse e le finalità legate al dispositivo, si indicano le modalità ed i limiti di utilizzo, la prevedibile durata di impiego e le possibili controindicazioni.
Vanno poi previsti dei momenti di verifica dell’andamento di questo programma terapeutico.
2) L’Autorizzazione
L’autorizzazione alla fornitura del dispositivo è rilasciata dall’azienda USL di residenza dell’assistito.
Questa deve verificare se il richiedente rientra fra gli aventi diritto, e se vi è corrispondenza tra la prescrizione medica ed i dispositivi codificati del Nomenclatore.
Quando si tratta di forniture successive alla prima, dovrà essere accertato il rispetto delle modalità e dei tempi di rinnovo.
L’azienda USL deve pronunciarsi tempestivamente sulla richiesta di autorizzazione e comunque, in occasione di prima fornitura, entro venti giorni dalla richiesta. In caso di silenzio della USL, trascorso tale termine, l’autorizzazione alla prima fornitura si intende concessa (silenzio assenso).
Nel documento di autorizzazione viene riportato il corrispettivo riconosciuto al fornitore dalla ASL per l’erogazione del dispositivo prescritto.
In caso di autorizzazione tacita il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa applicata o al prezzo determinato dalla stessa azienda di residenza dell’assistito.
L’eventuale differenza di costo è a carico dell’assistito.
3) La Fornitura
Le aziende fornitrici dei dispositivi prescritti sono tenute a rispettare tempi di consegna o fornitura specificamente previsti dal secondo allegato al regolamento e che variano a seconda del prodotto.
In caso di ritardo può essere applicata al fornitore una penalità.
Per le forniture urgenti riservate ai disabili ricoverati i tempi di fornitura e consegna devono essere inferiori a quelle normalmente vigenti.
Il regolamento precisa che la fornitura di protesi di arto provvisoria o temporanea non modifica il tempo massimo di rilascio della prima fornitura definitiva.
E’ bene sottolineare che il conteggio dei giorni (sempre lavorativi) inizia dal momento dell’acquisizione dell’autorizzazione da parte del fornitore.
4) Il Collaudo
Il collaudo è l’ultima fase del procedimento di concessione degli ausili.
Le procedure di collaudo sono avviate dopo la consegna del prodotto.
In tal senso il fornitore dell’ausilio deve informare l’azienda Usl entro tre giorni (lavorativi) dalla consegna. L’assistito viene quindi invitato, entro 15 giorni, a presentarsi per il collaudo; se il disabile non è deambulante la pratica viene effettuata a domicilio o presso la struttura di ricovero. Attenzione: nel caso in cui l’assistito non si presenti alla verifica può incorrere in sanzioni fissate da ciascuna regione.
Il collaudo viene eseguito dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa verificando la corrispondenza fra quanto prescritto e quanto fornito; il termine massimo per questa operazione è 20 giorni dalla data di consegna, dopodiché il collaudo si intende effettuato e la relativa fattura deve essere posta in pagamento nei tempi e nei modi prestabiliti.
Il collaudo deve anche verificare la “congruenza clinica” fra quanto prodotto e le effettive esigenze del paziente; nel caso in cui tale congruenza non sussista il prodotto viene comunque pagato al fornitore; nell’ipotesi in cui, invece, il dispositivo non sia rispondente alla prescrizione il fornitore è tenuto ad adeguarlo.
Per i prodotti monouso (ad esempio: cateteri, pannoloni ecc.) non è previsto alcun collaudo.
Tempi di Rinnovo
Il Decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 impone dei tempi minimi per poter ottenere la fornitura di un dispositivo successiva a quella precedente.
Tale disposizione non è applicabile ai minori di 18 anni, e prevede in ogni caso alcune deroghe che dipendono dalle necessità terapeutiche, riabilitative, le modifiche dello stato psico-fisico del soggetto, la particolare usura o la rottura accidentale.
I tempi minimi possono essere abbreviati sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell’assistito.
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