Lavoratori fragili: gli ultimi chiarimenti dell’INPS sui periodi di assenza

Con il messaggio 4157 del 9 novembre l’INPS ha chiarito la situazione legata all’assenza dei lavoratori fragili dal posto di lavoro a fronte del perdurare dell’emergenza COVID-19.

La tutela per i lavoratori in possesso del riconoscimento di rischio o di disabilità, in vigore dal 30 aprile 2020 e prolungata poi a maggio, giugno e settembre, è scaduta ufficialmente il 15 ottobre 2020, senza essere ulteriormente prorogata.

La mancata proroga ha creato un pericoloso vuoto legislativo sul quale l’Istituto di Previdenza ha ritenuto opportuno esprimersi, offrendo ai lavoratori fragili non soltanto un parere autorevole, ma anche delle linee guida da seguire.

Le tutele in vigore per i lavoratori fragili fino al 15 ottobre 2020

L’INPS ha chiarito che per i soggetti in possesso di disabilità con connotazione di gravità e per i lavoratori in condizioni di rischio per altre patologie tutto il periodo di assenza dal posto di lavoro nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 sarà equiparato a degenza ospedaliera.

L’equiparazione consente ai lavoratori in oggetto il riconoscimento della prestazione economica e previdenziale entro i limiti massimi previsti dalla legge.

Per la definizione di “disabilità con connotazione di gravità” la nota fa riferimento all’art 3, comma 3, della legge 104/1992 che recita: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”

Per quanto riguarda, invece, le condizioni di rischio per altre patologie, l’INPS specifica chiaramente i tre ambiti di riconoscimento della tutela:

  • Condizioni di rischio determinate da immunodepressione
  • Patologie oncologiche in atto
  • Svolgimento di terapie salvavita legate alle patologie suddette

In questo secondo caso per accedere ai benefici di legge era in un primo tempo necessario vedere comunque riconosciuta la propria disabilità in relazione alla condizione di rischio in essere, secondo l’art 3, comma 1, della già citata legge 104/1992. 

Nell’ultima estensione, però, il legislatore ha eliminato questo requisito per il riconoscimento dello status di lavoratore fragile.

Salvo ulteriori proroghe, è bene ribadirlo, la tutela in oggetto ha cessato la sua validità il 15 ottobre 2020 ed è a quella data che vanno ricondotte le documentazioni necessarie per accedervi.

Quali certificazioni sono necessarie per dimostrare la condizione di lavoratore fragile?

Laddove il dipendente, pubblico o privato, possieda un verbale attestante una grave disabilità tale documento è sufficiente per attestare la propria condizione e accedere alla tutela previdenziale.

Qualora invece la lavoratrice o il lavoratore non siano disabili gravi ma soggetti a rischio per le patologie sopra indicate, sarà necessario per loro richiedere una certificazione di malattia all’Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente, certificazione che presenti:

  • Il periodo di prognosi
  • La condizione di fragilità
  • Il rischio derivante da immunodepressione e/o la necessità di sottoporsi a terapie salvavita

È opportuno ricordare come, in caso di degenza ospedaliera o di tutele equiparate, sia prevista una decurtazione dell’indennità pari ai 2/5 se non ci sono parenti a carico.

Criteri di esclusione dalla tutela

Non può accedere alla tutela in oggetto la lavoratrice o il lavoratore che, pur soggetto a quarantena o isolamento precauzionale a causa della sua conclamata condizione di rischio medico, si accordi con l’azienda per svolgere la propria attività professionale presso il suo domicilio. In tale circostanza, infatti, non cessa la prestazione lavorativa e la conseguente retribuzione.

Non può accedere alla tutela nemmeno la lavoratrice o il lavoratore sottoposti a provvedimenti di autorità amministrative che sanciscano impedimento della propria attività lavorativa diverso da quelli di natura sanitaria.

Infine, non hanno diritto ai benefici previsti per i lavoratori fragili, le lavoratrici e i lavoratori che godano di ammortizzatori sociali, quali la Cassa Integrazione Ordinaria e la Cassa Integrazione in Deroga. In questo caso, infatti, si applica il principio di prevalenza del trattamento salariale sulla malattia e, quindi, non può esserci sommatoria tra l’assegno garantito dai fondi sociali e quello previsto dall’INPS in equiparazione alla degenza medica.

Lavoratori fragili dopo il 15 ottobre?

A oggi, salvo ulteriori promulgazioni da parte del legislatore, non è all’orizzonte un intervento a sostegno dei lavoratori fragili, le cui speciali tutele sono da considerarsi esaurite con il 15 ottobre.

La legge 126 del 13 ottobre, concede ai lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di svolgere prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile anche adibendosi a mansioni diverse da quelle comunemente svolte in azienda, purché ricomprese nella stessa categoria o area di inquadramento contrattuale.

È inoltre possibile, d’accordo con l’azienda, sfruttare questa finestra temporale per svolgere attività di formazione e aggiornamento professionale anche in remoto.

La legge sembra dunque lasciare un ampio margine decisionale ai datori di lavori, sia sulla possibilità di offrire ai dipendenti fragili formazione a distanza sia sul loro mansionamento nel lavoro agile da domicilio senza però chiarire definitivamente la questione delle tutele sanitarie nei prossimi mesi. 

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