
Legge di Bilancio 2022
(seconda parte)
Continua il nostro viaggio all’interno della legge di bilancio 2022. In questo articolo affronteremo:
- le detrazioni delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- il Fondo per l’accessibilità turistica;
- il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità;
- il Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.
Detrazione delle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche
La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una detrazione del 75% delle spese sostenute nel 2022 per per consentire a tutti di muoversi in casa liberamente e in sicurezza.
Viene introdotta infatti, pur temporaneamente, la possibilità di detrarre le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventidirettamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Non quindi quelli di nuova realizzazione.
Il bonus è da ripartire in 5 anni, e può essere portato in detrazione; in alternativa, si può cedere il credito o chiedere lo sconto in fattura.
La detrazione va calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
La Legge di Bilancio, nell’articolo 1 comma 42, stabilisce che il bonus barriere architettoniche spetta per:
- ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione degli impianti le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.
Esempi di spese agevolabili
Tra le spese ammesse al bonus barriere architettoniche vale la pena citare alcuni esempi come:
- rampe inclinate;
- ascensori;
- piattaforme elevatrici;
- interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili;
- adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità ed utilizzo degli apparecchi:
- lavori di sistemazione d’impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Fondo per l’accessibilità turistica
L’articolo 176 della nuova legge di bilancio stabilisce che “al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l’accessibilità all’offerta turistica delle persone con disabilità”.
Non ci sono linee guida per quanto concerne la destinazione del fondo, ma l’articolo successivo, il 177, precisa che sarà cura del Ministero del Turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, adottare le disposizioni legislative relative alla sua attuazione.
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità
Il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, sostituisce il vecchio “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” (istituito dall’articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). Inoltre non è più sotto il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il Fondo sarà impiegato per dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità (Ministero delle disabilità). Viene anche incrementato di 50 milioni di euro annui a partire dal 2022 fino al 2026 e vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento, le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.
Il fondo in particolare deve:
- realizzare o riqualificare infrastrutture, anche digitali, per le attività ludico-sportive prive di barriere architettoniche;
- riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità;
- organizzazione di servizi di sostegno e di servizi per l’inclusione lavorativa e sportiva;
- attuare interventi mirati verso le persone con disturbo dello spettro autistico.
Il fondo è ripartito tre le varie regioni le quali finanzieranno interventi e progetti attuati dai comuni, anche in forma associata.
“Risorse importanti per realizzare progetti che nascono con l’obiettivo di abbattere ogni barriera e favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità nella vita quotidiana senza discriminazioni di nessun tipo. Infatti, tra l’altro, i progetti dovranno essere privi di barriere, non solo architettoniche, ma anche sensoriali, e prevedere la realizzazione di laboratori, perché l’attività lavorativa e formativa è un grande strumento di inclusione.
Confido che le Regioni sapranno fare buon uso di questo fondo e che proporranno iniziative utili a questo scopo, che non solo avranno una grande valenza per queste persone ma saranno un segnale importante per tutta la collettività“. Così il Ministro per le disabilità, Erika Stefani.
Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità
La legge di bilancio istituisce un nuovo fondo destinato al potenziamento dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. La dotazione del fondo è pari a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Il Fondo è destinato, annualmente, per 70 milioni di euro agli “enti territoriali”, e per i restanti 30 ai comuni.
Potenziando i servizi di assistenza all’autonomia ed alla comunicazione si vuole favorire la partecipazione degli alunni con disabilità ad una concreta didattica inclusiva. In tale contesto la figura dell’assistente all’autonomia e alla comunicazione svolge un ruolo fondamentale non solo per gli studenti stessi ma anche per le loro famiglie.
Si tratta di operatori specializzati la cui presenza può migliorare molto la qualità dell’azione formativa facilitando la comunicazione dello studente con disabilità e stimolando lo sviluppo delle sue abilità nelle diverse dimensioni d’autonomia. Il coinvolgimento di queste figure può risultare determinante nel supportare l’alunno e sollevare le famiglie da un impegno a volte molto gravoso. L’assistente all’autonomia e alla comunicazione facilita la comunicazione dello studente con le persone che interagiscono con lui.
Gli oneri economici di questi operatori sono interamente a carico dei Comuni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Per le scuole di secondo grado sono a carico delle Regioni.
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