
Mobilità autonoma
Tutto ciò che c’è da sapere in relazione a tipologie, procedure e rimborsi delle modifiche alla tua auto
Continua il nostro viaggio all’interno del mondo “auto”.
Dopo aver visto i benefici che spettano ai disabili ed ai loro famigliari che acquistano un auto, in questo articolo, approfondiremo gli aspetti che riguardano l’adattamento tecnico del veicolo: condizione inderogabile, questa, che deve essere necessariamente riportata sulla Carta di Circolazione.
Tipologie di adattamenti
Come abbiamo visto nel precedente articolo, l’articolo 8 della legge 449 del 1997, stabilisce che: la persona con ridotte o impedite capacità motorie ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità alla guida.
In base alla normativa vigente e alle direttive impartite dal Ministero dei Trasporti è ritenuto idoneo qualsiasi tipo di allestimento a condizione però che:
- presenti un collegamento permanente al veicolo tale da comportare un suo reale ed effettivo adattamento
- e che abbia un collegamento funzionale con l’handicap.
Gli adattamenti principali riguardano essenzialmente le modifiche ai comandi di guida (come ad esempio il cambio automatico), alla carrozzeria, ed alla sistemazione interna del veicolo, per facilitare l’accesso e il trasporto del disabile.
L’allestimento di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, applicabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente, cioè i semplici accessori comunemente chiamati optional, non è considerato adattamento tecnico ai fini della fruizione delle agevolazioni.
Per i titolari di patente speciale, tuttavia, è considerato adattamento anche quello prodotto di serie quale il cambio automatico (o la frizione automatica), se è specificatamente indicato nel libretto di circolazione. Deve però essere prescritto, in sede di visita, dalla Commissione Medica Locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida di cui all’art. 119 del Codice della Strada e annotato sulla patente speciale di guida o sul cosiddetto foglio rosa (L. 449/97).
I veicoli che hanno il cambio di velocità sequenziale o similare, vale a dire “non automatico”, non possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste nel settore automobilistico.
Tipologie di adattamenti
Gli adattamenti possono riguardare i comandi alla guida, alla carrozzeria ed alla sistemazione del veicolo per facilitare l’accesso della persona diversamente abile.
Per chi è titolare di patente speciale, a titolo esemplificativo, le modifiche ai comandi di guida possono riguardare:
- i dispositivi di presa al volante
- i dispositivi di controllo luci
- gli indicatori di direzione, avvisatore acustico, ecc., con comandi modificati
- i comandi guida per minorazioni totali arti superiori
- i comandi guida per tetraplegici
- gli adattamenti leva cambio
- la frizione automatica
- l’acceleratore manuale
- il freno manuale
- il pedale acceleratore a sinistra
- il freno di stazionamento
- i dispositivi per deficit statura
- la cintura di sicurezza diagonale
…le modifiche alla carrozzeria, invece:
- lo sportello scorrevole
- il sedile scorrevole-girevole simultaneamente, utile ad agevolare l’insediamento del disabile nell’abitacolo del veicolo
- la pedana sollevatrice ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico
- lo scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico
- il braccio sollevatore ad aziona mento meccanico-elettrico-idraulico
- il paranco ad azionamento meccanico-elettrico-idraulico
- il sistema di ancoraggio della carrozzella con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza).
Alcuni adattamenti possono avvenire anche sui motocicli.
In questo caso gli interventi riguardano sostanzialmente l’azionamento dei comandi. Rientrano in questa categoria la sostituzione delle leve di azionamento a pedale del cambio di velocità e del freno posteriore con comandi manuali o, nel caso del cambio di velocità, con un cambio automatico. Ovvero lo spostamento dei comandi di serie, posti in corrispondenza dell’arto invalido, dalla parte del braccio valido o sostituzione con dispositivi automatici o comunque idonei.
In tutti i casi, per motivi di sicurezza, i comandi preesistenti dovranno essere eliminati o neutralizzati.
Adattamenti e Codice della Strada
L’evoluzione tecnologica inerente agli interventi sul veicolo avvenuta nel corso degli anni, aggiunta al progresso nel settore delle protesi, ha suggerito una rivisitazione delle possibili situazioni di handicap agli arti. Oggi si guarda soprattutto l’aspetto funzionale, ovvero ai movimenti che il disabile dimostra di riuscire a compiere ai fini della guida. Ne è derivato un aggiornamento delle prescrizioni da parte delle Commissioni Mediche Locali e un notevole ampliamento dei possibili soluzioni da apportare al veicolo.
Tutti gli adattamenti utili a compensare le limitazioni funzionali, ai sensi dell’art. 327, c.4, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, devono essere realizzati tramite dispositivi di tipo approvato.
Per modifiche al veicolo di modesta entità e per dispositivi di tipo semplice l’approvazione è affidata all’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile (Umc) nel momento stesso in cui effettua le verifiche di efficienza degli adattamenti realizzati sul veicolo (per esempio, l’allargamento dei pedali, la modifica dell’impugnatura della leva del cambio, il pomello di tipo fisso per la presa del volante, ecc.).
In tutti gli altri casi all’approvazione provvede il competente Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (Csrpad) dietro domanda della ditta costruttrice presentata a un apposito Comitato Tecnico Interministeriale.
Il Csrpad ha il compito di effettuare le operazioni di collaudo.
Il Comitato Tecnico è invece istituito:
- per fornire alla Commissioni Mediche Locali, che rilasciano la specifica certificazione, informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli da parte di mutilati e minorati fisici (art.119, c.10, del CdS);
- per impartire direttive in merito alla funzionalità delle protesi e delle ortesi o alla individuazione degli adattamenti.
Le particolari prescrizioni o gli specifici adattamenti in relazione alla patologia da cui si è affetti sono riportate sulla patente (o foglio rosa) speciale.
Sulle patenti di vecchio tipo gli adattamenti obbligatori sono riportati per esteso (per esempio, cambio automatico, acceleratore al volante, freno a lungo braccio, ecc.).
Sulla nuova patente europea, di tipo card, le descrizioni degli adattamenti sono invece riportate con un codice comunitario valido in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea, quindi sarà presente solo una codificazione numerica
Come e dove modificare il veicolo
I veicoli devono essere modificati presso un’officina autorizzata, secondo le prescrizioni stabilite dalla Commissione Medica Locale con la certificazione medica, e successivamente collaudati presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per la stessa provincia dell’officina (art. 78 del Codice della Strada).
L’officina artefice degli adattamenti all’atto del collaudo produrrà una dichiarazione che ne attesta, con assunzione di responsabilità, la corrispondenza a un tipo approvato (art. 327, c.4, del Regolamento del CdS).
La carta di circolazione sarà così aggiornata con tutte le modifiche apportate rispetto alla configurazione di serie.
L’aggiornamento della carta di circolazione tramite collaudo non è necessario se la prescrizione consigliata dalla Commissione Medica Locale è già presente sul veicolo di serie.
Se si acquista un nuovo veicolo, sarà la stessa concessionaria che, prima dell’immatricolazione del veicolo, curerà anche la fase del collaudo. Il veicolo sarà di conseguenza consegnato con la carta di circolazione aggiornata con gli adattamenti previsti.
In caso di veicolo usato, invece, sarà lo stesso proprietario a rivolgersi ad una officina autorizzata per le necessarie modifiche. Per l’aggiornamento della carta di circolazione, il veicolo potrà essere sottoposto a collaudo dall’officina che ha realizzato le modifiche o personalmente dall’intestatario previa acquisizione della documentazione tecnica prevista.
Per tutti gli approfondimenti ed i chiarimenti necessari si può contattare l’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
Rimborso per le spese sostenute
Fra le agevolazioni previste dalla Legge quadro sull’handicap (L. 104/1992 art. 27) c’è la possibilità di ottenere un contributo per le spese sostenute per modificare gli strumenti di guida.
Questi contributi sono pari al 20% della spesa relativa sia ai componenti che al montaggio.
L’agevolazione è riservata ai titolari di patente A, B o C speciale che per ridotte o impedite capacità motorie siano costretti ad adattare l’auto per poterla condurre in sicurezza (i dispositivi devono essere riportati sulla patente).
Gli adattamenti che possono fruire di questi contributi sono, infatti, solo quelli prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida.
Per ottenere il rimborso bisogna presentare una richiesta di contributo alla segreteria della Commissione Patente dell’Unità Operativa Medicina Legale della ASL di residenza.
Alla domanda bisogna allegare:
- copia della patente speciale;
- la copia della carta di circolazione;
- la copia della fattura relativa alla spesa sostenuta.
In questi anni, infine, sono state numerose le critiche a quello che è uno dei maggiori limiti di questa disposizione: sono infatti esclusi dal contributo gli adattamenti al trasporto anche se questi sono rivolti a persone con ridotta o impedita capacità motoria.
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