Bonus 600 euro di marzo: di cosa si tratta
Il bonus 600 euro per i titolari di assegno ordinario di invalidità è stato oggetto di chiarimenti normativi che hanno definito requisiti e compatibilità.
L’INPS accoglierà le richieste precedentemente respinte.
Potranno inoltre presentare domanda, entro il 3 giugno, anche i liberi professionisti che non l’avevano ancora inoltrata.
Con un comunicato stampa del 26 maggio, l’INPS ha chiarito che i liberi professionisti titolari di assegno ordinario di invalidità possono ricevere il bonus “partite IVA” da 600 euro previsto dal Decreto Cura Italia per il mese di marzo, inizialmente respinto.
Prevista anche la possibilità, per chi non aveva fatto domanda per il mese di marzo, di presentarla.
- Precedenti incompatibilità
- Il riconoscimento di compatibilità
- Recupero Bonus a chi ha avuto domanda respinta
A chi spetta il bonus 600 euro
Titolari di assegno ordinario di invalidità
Precedenti incompatibilità
Il recente Decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ha sanato una incongruità precedentemente presente, introducendo a cumulabilità dell’assegno
ordinario di invalidità con le misure di sostegno al reddito legate all’emergenza pandemica, che invece il precedente Cura Italia non prevedeva. A causa di
quella precedente incompatibilità, era stata infatti esclusa l’intera platea dei lavoratori disabili professionisti titolari di assegno di ordinario di invalidità, dalla possibilità di accedere all’indennità COVID-19 da 600 euro prevista a marzo per i titolari di partita IVA, collaboratori coordinati e continuativi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, agricoli e i lavoratori dello spettacolo.
Il riconoscimento di compatibilità
Bonus 600 euro e incompatibilità
Ora, come detto, per la turnata di aprile, per il quale il bonus è stato confermato dal Decreto Rilancio, questa problematica è stata sanata: lo esplicita
chiaramente l’articolo 75 del dl: “1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.”
Recupero Bonus a chi ha avuto domanda respinta
Chi ha avuto la domanda respinta potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo
Inoltre verrà corrisposto il bonus anche a coloro che, titolari dell’assegno ordinario di invalidità, si erano visti respingere la domanda dello scorso marzo. Lo chiarisce l’INPS, con il comunicato stampa del 26 maggio scorso, affermando che la cumulabilità, secondo quanto previsto dalla normativa, riguarda anche l’indennità COVID-19 da 600 euro di marzo 2020 prevista dal decreto Cura Italia. Pertanto, chi ha avuto la domanda respinta potrà ricevere il pagamento dell’indennità di marzo, a seguito del riesame d’ufficio.