Smartworking e lavoratori fragili

Nuovi possibili scenari

Tra fine dello stato di emergenza, proroghe delle misure e riscrittura delle regole, orientarsi tra le disposizioni in vigore in materia di smartworking e lavoratori fragili, è diventato sempre più complesso.

E neanche l’INPS che dovrebbe fare luce su cosa accade prima e dopo il 31 marzo 2022 riesce a sciogliere totalmente i dubbi. Gli ultimi chiarimenti arrivano con il messaggio numero 1349 del 24 marzo 2022 che sostituisce la precedente comunicazione dell’11 marzo 2022.

I Lavoratori Fragili

Cominciamo innanzitutto nel chiarire chi vive il contesto di “fragilità”. Sono generalmente considerati lavoratori fragili gli immunodepressi, i pazienti oncologici e i disabili con 104.

Una prima definizione di soggetto fragile è contenuta nel D.L. n. 18 del 2020, art. 26, comma 2: si tratta di lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione  di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992.

Per lavoratore fragile si intende, quindi, quel lavoratore che ha patologie preesistenti a cause delle quali potrebbe avere conseguenze anche molto gravose in caso di infezione da covid-19. Si tratta di una condizione temporanea, e correlata all’emergenza pandemica da COVID-19.

Il lavoratore è dunque “fragile” se:

  • rientra nelle categorie dell’art. 26 del Decreto “Cura Italia”(rischio in relazione a COVID-19 derivante da immunodepressione, esiti oncologici o disabilità in condizioni di gravità ex L. 104 art. 3 comma 3)
  • non rientra nelle categorie di cui sopra, ma soffre di patologie che possono incidere sulla prognosi in caso di infezione, per cui vanno previste soluzioni maggiormente cautelative come da Circ. Min. Salute del  4.9.2020.

Chi attesta la fragilità del lavoratore?

In base all’articolo 26 comma 1 bis del DL 104/2020 convertito i “lavoratori fragili” sono dipendenti pubblici e privati che siano in possesso di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base.

Il Decreto Legge 221 del 24 Dicembre 2021

Il decreto 221/2021, con il quale il Governo ha prorogato lo stato d’emergenza Covid al 31 marzo, ha previsto tra le altre cose che i lavoratori fragili potessero continuare a lavorare in smart working fino al 28 febbraio 2022, demandando a un decreto interministeriale l’effettiva individuazione di chi rientrasse nella categoria.

L’emendamento approvato al Senato, invece, proroga lo smart working per tutti i lavoratori attualmente riconosciuti come fragili (pazienti oncologici, immunodepressi e disabili con 104) fino alla data del 31 marzo 2021. Ovvero fino alla fine dello stato di emergenza.

Lo stesso emendamento precisa che, fermo restando questa proroga, entro un mese il decreto interministeriale di Salute, Lavoro e Pa (in realtà già pronto) individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità, e per le quali sarà quindi da prevedere lo smart working o una diversa mansione da poter svolgere da remoto.

Il decreto, nella sostanza, ridisegnerà a breve la platea di lavoratori che lavoreranno da remoto fino a fine emergenza. La modifica approvata in Senato fa anche un ulteriore passo in avanti e reintroduce un’ulteriore tutela per i lavoratori fragili: ovvero proroga fino al 31 marzo 2022 (con effetto retroattivo dal 1 gennaio di quest’anno) anche la possibilità per pazienti oncologici, immunodepressi e disabili adibiti a lavori che non possono essere svolti in smart working, di avere riconosciuta l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. Al momento questa possibilità era scaduta al 31 dicembre 2021. Per assicurare questa proroga si rifinanzia lo stanziamento a carico dello Stato con 16,4 milioni di euro per coprire, fino ad esaurimento, gli oneri a carico dell’Inps.

Il Decreto Legge 24 del 24 Marzo 2022

Diverse le novità contenute nel decreto riaperture, dl 24 del 24 marzo, che segna la fine dello stato di emergenza da venerdì 1 aprile. Il decreto conferma molte anticipazioni date con le bozze circolate dopo l’approvazione del testo in Consiglio dei ministri, ma manca completamente la parte relativa alla proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili.

Nella bozza dei giorni scorsi era infatti prevista la proroga al 30 giugno dello smart working per i lavoratori “affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27“.

L’unica proroga al 30 giugno 2022 per i fragili contenuta nella versione definitiva del dl pubblicata in Gazzetta Ufficiale, riguarda però la sorveglianza sanitaria.

Sorveglianza Sanitaria

Per sorveglianza sanitaria si intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal Medico Competente finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Smart Working, scenari normativi futuri

Qualcosa si muove in ambito politico – istituzionale dopo che per il settore privato è stato raggiunto l’accordo con le parti sociali sul primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” e dopo che per il settore pubblico sono state emanate le “Linee guida per il contratto di Smart Working nella PA”.

Il Ministro del lavoro Andrea Orlando più volte ha specificato quanto sia importante provare a costruire una cornice di accordo internazionale per legiferare al meglio lo Smart Working in Italia e non solo. Infatti, attualmente sono al vaglio al Parlamento diverse proposte di legge in tal senso, per trovare una quadra normativa unitaria sul lavoro agile con specifiche tutele come il “diritto alla disconnessione”, sia nel settore pubblico che privato.

Per adesso, in attesa dell’approvazione di una norma unitaria, i protocolli per il settore pubblico e privato hanno iniziato a creare degli specifici accordi quadro in cui rientrano tali tutele.

Il Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone, inoltre, ha più volte specificato che il lavoro agile, applicato in emergenza nel corso del lockdown per il Coronavirus, può diventare un’opportunità per rivoluzionare il mondo del lavoro.

Intanto nelle Commissioni Lavoro alla Camera dei Deputati e al Senato, si sta lavorando per calendarizzare nelle rispettive Aule un testo unitario in grado di raccogliere tutte le varie proposte di legge che sono state presentate da parlamentari di diversi schieramenti di maggioranza e opposizione. Lo scopo è superare l’attuale legge in vigore (Legge 22 maggio 2017, n.181).

La novità di maggiore rilievo riguarda l’obbligo, da parte della contrattazione nazionale di categoria (o da parte di accordi aziendali o territoriali) di disciplinare alcuni aspetti del contratto come le agevolazioni per alcune categorie di lavoratori (genitori, caregiver e lavoratori fragili) e il diritto alla disconnessione.

Ai caregiver di soggetti con la 104/1992 il decreto vuole dare inoltre la priorità di accesso allo smart working.

Nel testo si dispone, inoltre, che il mancato rispetto del diritto alla disconnessione, integra il reato di cui all’art. 615 bis c.p. che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni le interferenze illecite nella vita privata e che lo smart worker sia equiparato al lavoratore che opera in presenza, dal punto di vista retributivo, normativo, della sicurezza e della possibilità di fare carriera in azienda.

Come abbiamo potuto osservare in questo breve articolo, lo scenario normativo è ancora molto confuso ed ambiguo. l’unica certezza è che, ricostruire regole e scadenze per i lavoratori fragili, diventa sempre più complesso.

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